Nelle sentenze del 21 maggio 2026 nelle cause C‑483/23, C‑428/24 e C‑476/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il congelamento dei beni detenuti tramite trust è compatibile con il diritto dell’Unione, anche quando il legame tra il soggetto sanzionato e i beni non è formalmente diretto. La Corte chiarisce che le nozioni di “appartenenza” e “controllo” devono essere interpretate in senso ampio, includendo qualsiasi forma di potere, influenza o vantaggio esercitabile sui beni, anche senza un titolo giuridico formale. I beni possono quindi essere congelati quando il disponente o il beneficiario del trust mantiene un potere di fatto sulle risorse o sulle decisioni del trustee, soprattutto in presenza di strutture giuridiche inutilmente complesse che possano favorire l’elusione delle sanzioni.
Ricerca finanziaria e mercati PMI: in GU l’adeguamento alla normativa UE
Il decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/2811 e adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2809, con l’obiettivo di rendere i mercati dei capitali più...


