L’autotutela obbligatoria, introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, assume rilievo quale strumento di “recupero” della tutela giurisdizionale nei casi di superamento dei termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’accertamento). Nelle fattispecie contemplate dall’art. 10-quater dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212/2000), il contribuente può attivare il rimedio dell’autotutela obbligatoria entro un anno dalla definitività dell’atto non impugnato. Il diniego, espresso o tacito, all’autotutela obbligatoria è poi impugnabile dinanzi al giudice tributario: l’istituto consente così, in via eccezionale, di superare gli effetti preclusivi tipici del decorso dei 60 giorni dalla notificazione dell’atto, recuperando la tutela giudiziale contro l’accertamento non impugnato
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


