L’autotutela obbligatoria, introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, assume rilievo quale strumento di “recupero” della tutela giurisdizionale nei casi di superamento dei termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’accertamento). Nelle fattispecie contemplate dall’art. 10-quater dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212/2000), il contribuente può attivare il rimedio dell’autotutela obbligatoria entro un anno dalla definitività dell’atto non impugnato. Il diniego, espresso o tacito, all’autotutela obbligatoria è poi impugnabile dinanzi al giudice tributario: l’istituto consente così, in via eccezionale, di superare gli effetti preclusivi tipici del decorso dei 60 giorni dalla notificazione dell’atto, recuperando la tutela giudiziale contro l’accertamento non impugnato
Revisione della Nomenclatura Combinata e della Tariffa Doganale Comune: in vigore dal 2027
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2163 della Commissione del 17 settembre 2026 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è stato pubblicato nella...

