Le persone fisiche residenti che percepiscono dividendi esteri possono subire una doppia imposizione economica. Quando la Convenzione contro le doppie imposizioni con il paese emittente del dividendo lo consente, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di recuperare in Italia l’imposta estera subita. Una volta verificata la Convenzione applicabile, l’aspetto più delicato è rappresentato dalla dimostrazione dei presupposti per il rimborso. L’esito delle richieste di rimborso dipende sempre più dalla qualità della documentazione predisposta dal contribuente e dalla sua capacità di ricostruire in modo analitico il percorso del reddito, dalla distribuzione del dividendo sino alla tassazione subita in Italia. Quali sono i 4 passaggi per predisporre un fascicolo documentale efficace?
Trascrizione dell’atto di assegnazione di fabbricati ad ente pubblico: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 195 del 30 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale l'assegnazione da parte dei fondi ai quotisti dei beni immobili apportati va considerata quale atto...

