La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025, ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro varie disposizioni della legge Toscana n. 61/2024 sul turismo. È stata ritenuta legittima la norma che consente agli alberghi di integrare la capacità ricettiva con unità residenziali vicine, lasciando ai comuni la possibilità di fissare limiti più restrittivi. La Corte ha confermato anche la validità delle norme sulle strutture extra‑alberghiere, inclusi l’obbligo di destinazione d’uso turistico‑ricettiva, la gestione in forma imprenditoriale e i limiti dimensionali per affittacamere e B&B. Ritenuta ragionevole anche la disciplina transitoria che impone il cambio di destinazione d’uso dal 1° luglio 2026. Legittima, infine, la regolazione comunale delle locazioni turistiche brevi, compresa l’autorizzazione quinquennale, poiché attinente a turismo e governo del territorio.
Agricoltura: differita al 10 aprile 2026 la sottoscrizione delle polizze assicurative per le colture a ciclo autunno primaverile
Nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2026 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2026 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in riferimento al piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, differisce al 10...


