Con le conclusioni del 10 luglio 2025 nelle cause riunite C-379/24 e C-380/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione delle prestazioni di servizi fornite da un’associazione ai suoi membri a fronte dell’esatto rimborso della parte di spese riguarda i servizi utilizzati dai membri, nell’ambito della loro attività esente, come prestazioni a monte e generalmente acquisiti per l’esercizio dell’attività esente poiché essi sono necessari per l’esercizio della stessa.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


