Con la risposta a interpello di consulenza giuridica n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tenuto conto che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


