Con le conclusioni del 23 aprile 2026 rese nella causa C197/25, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che qualora gli Stati membri decidano di non considerare società di capitali i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 2 direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, ai fini dell’imposta sui conferimenti, essi mantengono la libertà di regolamentare la disciplina dell’applicazione di tale imposta a tali soggetti.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


