Con la sentenza n. 32/2024 del 29 febbraio 2024 la Corte Costituzionale evidenzia che l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Per tale motivo dichiara l’illegittimità costituzionale della norma la quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale norma inciderebbe sull’effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell’assicurato, anche in relazione all’obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti”.
Dazi al 15% dal 7 agosto: le conseguenze per le imprese italiane
Il nuovo Executive Order del 31 luglio 2025 del Presidente Trump introduce un’aliquota del 15% sulle esportazioni UE verso gli USA, con una “finestra di transito” per le spedizioni via mare. L’ordine inasprisce anche le misure anti-transshipment, prevedendo una...


