Con la risposta a interpello n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) non può essere ricondotto alla categoria dei “contributi assistenziali”, laddove non si riscontri alcuna finalità di “solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei “contributi previdenziali”. Pertanto, non si applica la deroga prevista dall’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR per i “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Regime opzionale IVA nella logistica: tra criticità applicative e dubbi di compatibilità con il diritto UE
Il settore della logistica è interessato da un significativo intervento normativo volto a rafforzare la compliance IVA e contrastare fenomeni evasivi. In attesa dell’autorizzazione unionale per il nuovo reverse charge, il legislatore ha introdotto un regime opzionale...


