Con la risposta a interpello n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) non può essere ricondotto alla categoria dei “contributi assistenziali”, laddove non si riscontri alcuna finalità di “solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei “contributi previdenziali”. Pertanto, non si applica la deroga prevista dall’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR per i “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


