Con l’Interpello n. 2 del 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, per le aziende agricole e forestali, i terreni esterni all’area edificata in cui si svolgono le attività agricole in senso stretto – incluse quelle forestali — non rientrano nella definizione di “luoghi di lavoro”, alla luce dell’art. 62, comma 2, lett. d-bis) e della giurisprudenza della Cassazione. Restano invece pienamente ricomprese tra i “luoghi di lavoro” le aree di pertinenza dell’azienda adibite ad attività connesse.
Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 2758 del 2026, fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, finanziato con le risorse stanziate per il 2024. Sono interessate le imprese individuate...


