Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) ripropone la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Viene, inoltre, confermata nella misura del 10% l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. La disposizione riprende, adattandolo all’esercizio 2025, quanto già previsto per il 2024 dall’art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


