Con le conclusion del 3 dicembre 2025 presentate nella causa T‑646/24 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che spetta alle autorità e ai giudici dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale un acquirente soggetto passivo dell’IVA ha effettuato un acquisto intracomunitario di beni negare a tale acquirente il beneficio del regime previsto agli articoli 42 e 141 della direttiva IVA e della riduzione della base imponibile, ove sia dimostrato che detto acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’operazione invocata per giustificare l’applicazione di tale regime, partecipava a una frode riguardante l’IVA commessa nell’ambito di una catena di cessioni.
DAC8: criptoattività nella rete dello scambio di informazioni fiscali
Il Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che adegua le disposizioni domestiche alle previsioni della direttiva DAC8 (direttiva UE n. 2023/2226), che introduce obblighi di comunicazione, adeguata verifica e...


