Con le conclusion del 3 dicembre 2025 presentate nella causa T‑646/24 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che spetta alle autorità e ai giudici dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale un acquirente soggetto passivo dell’IVA ha effettuato un acquisto intracomunitario di beni negare a tale acquirente il beneficio del regime previsto agli articoli 42 e 141 della direttiva IVA e della riduzione della base imponibile, ove sia dimostrato che detto acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’operazione invocata per giustificare l’applicazione di tale regime, partecipava a una frode riguardante l’IVA commessa nell’ambito di una catena di cessioni.
Cessioni di beni intracomunitarie: come provare l’esportazione
Con la risposta a interpellon. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell'Unione europea e, dunque, il termine dei 90...


