Con le conclusioni rese nella causa T-638/24, l’Avvocato Generale UE ha fornito chiarimenti sull’imposizione di un acquisto intracomunitario di beni, ai sensi dell’art. 20 della direttiva n. 2006/112/CE, nell’ipotesi in cui lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ha assoggettato all’imposta tale acquisto, in applicazione dell’art. 41 della direttiva, per il motivo che l’acquirente ha utilizzato il numero di identificazione IVA di tale Stato e non ha dimostrato che l’operazione è stata assoggettata all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


