Con la risposta a interpello n. 56 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la fusione dei comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF costituisce un’operazione fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza. Va da sé che, successivamente all’operazione di fusione, all’atto di rimborso o cessione delle quote detenute nel comparto risultante dalla fusione, occorrerà applicare le abituali regole di tassazione. In tal caso, si procederà alla determinazione dell’eventuale reddito di capitale imponibile, corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, come risultanti da dichiarazione sostitutiva.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


