Con le conclusioni rese nella causa T-638/24, l’Avvocato Generale UE ha fornito chiarimenti sull’imposizione di un acquisto intracomunitario di beni, ai sensi dell’art. 20 della direttiva n. 2006/112/CE, nell’ipotesi in cui lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ha assoggettato all’imposta tale acquisto, in applicazione dell’art. 41 della direttiva, per il motivo che l’acquirente ha utilizzato il numero di identificazione IVA di tale Stato e non ha dimostrato che l’operazione è stata assoggettata all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
Reti di trasporto elettricità: come qualificare il contributo per l’utilizzo
Con le conclusioni rese nella causa T-653/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che un contributo che è riscosso in ragione dell’utilizzo delle reti di trasporto e di distribuzione di elettricità, è determinato sulla base della quota fissa della tariffa di...


