L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere n. 1829 del 2026, ha chiarito che la definitività di un provvedimento di interdizione post partum comporta l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere dell’Amministrazione di intervenire, ricorrendone i presupposti, mediante revoca o annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L’ufficio che ha adottato il provvedimento dovrà individuare lo strumento appropriato in relazione al vizio riscontrato, ponderando l’interesse pubblico con l’affidamento maturato dai soggetti interessati. In caso di annullamento, inoltre, gli effetti non devono necessariamente operare retroattivamente, potendone essere limitata o esclusa la decorrenza ex tunc quando questa risulti incongrua o manifestamente ingiusta.
Auto aziendali ad uso promiscuo: cosa cambia dopo il decreto Omnibus
Il D.Lgs. n. 148/2026, quarto correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus), interviene sulla disciplina dei fringe benefit legati alle autovetture aziendali. La novità riguarda l’abbandono del sistema basato sulla valorizzazione del fringe benefit sulla base di...


