La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 21 luglio 2026, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 13‑bis, comma 1, lett. a), del decreto‑legge n. 17/2022. La Corte rileva che il rimettente non ha considerato che i fatti oggetto del giudizio si sono verificati prima dell’entrata in vigore della norma censurata e non ha motivato le ragioni per cui essa dovrebbe applicarsi in assenza di disciplina transitoria. Tale mancato confronto con la dimensione temporale della fattispecie comporta l’inammissibilità delle questioni prospettate.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...

