La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 21 luglio 2026, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 13‑bis, comma 1, lett. a), del decreto‑legge n. 17/2022. La Corte rileva che il rimettente non ha considerato che i fatti oggetto del giudizio si sono verificati prima dell’entrata in vigore della norma censurata e non ha motivato le ragioni per cui essa dovrebbe applicarsi in assenza di disciplina transitoria. Tale mancato confronto con la dimensione temporale della fattispecie comporta l’inammissibilità delle questioni prospettate.
Autotrasporto: nuovi aumenti dei prezzi del carburante e impatto fiscale
La CNA segnala una nuova fase di tensione sul mercato dei carburanti, con un rapido incremento dei prezzi medi rilevati sulla rete stradale e autostradale e con differenze territoriali significative, soprattutto nelle aree del Nord e del Sud del Paese. L’associazione...


