L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni dovute in caso di tardiva presentazione della Comunicazione Rilevante e del Modello di notifica si applicano le disposizioni concernenti il ravvedimento operoso. Quanto, poi, alla validità delle opzioni esercitate nella Comunicazione Rilevante presentata tardivamente, le stesse conservano la loro efficacia (inclusa quella per il Regime transitorio semplificato, rectius Transitional CbCR Safe Harbour); la normativa in materia, infatti, non prevede alcuna decadenza delle medesime in caso di tardiva presentazione della Comunicazione Rilevante, fatte salve le conseguenti sanzioni.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


