L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni dovute in caso di tardiva presentazione della Comunicazione Rilevante e del Modello di notifica si applicano le disposizioni concernenti il ravvedimento operoso. Quanto, poi, alla validità delle opzioni esercitate nella Comunicazione Rilevante presentata tardivamente, le stesse conservano la loro efficacia (inclusa quella per il Regime transitorio semplificato, rectius Transitional CbCR Safe Harbour); la normativa in materia, infatti, non prevede alcuna decadenza delle medesime in caso di tardiva presentazione della Comunicazione Rilevante, fatte salve le conseguenti sanzioni.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


