Con la sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esito negativo della visita fiscale, riportato in un documento ufficiale, non costituisce automaticamente prova dell’irreperibilità del lavoratore né dell’illecito disciplinare. Il verbale del medico fiscale conserva valore esclusivamente per i fatti effettivamente attestati e, in presenza di formulazioni ambigue, non può da solo giustificare un licenziamento. Resta a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo chiaro e univoco la condotta contestata.
Trasparenza retributiva e inquadramento del lavoratore: come evitare errori
Il corretto inquadramento del lavoratore al momento dell’assunzione è un elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, soprattutto alla luce dei nuovi obblighi introdotti dal decreto sulla trasparenza retributiva (D.lgs. n. 96/2026). Il datore di lavoro...


