Con la sentenza n. 125, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui fissa il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico che non abbia ancora maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia. Secondo la Consulta, il limite anagrafico deve essere coordinato con gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, altrimenti il trattenimento in servizio rischia di non consentire il conseguimento del diritto pensionistico, in contrasto con l’art. 38 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza. La decisione accoglie le questioni sollevate dalla Corte di cassazione nell’ambito di un rinvio pregiudiziale interpretativo promosso dal Tribunale di Lecce.
Bonus mamme 2026: requisiti, limiti e importo
La circolare INPS n. 106/2026 definisce le condizioni per accedere al contributo di 60 euro mensili destinato alle lavoratrici madri, previsto dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). La verifica dei requisiti deve riguardare congiuntamente composizione...


