Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii già aventi natura postale, potenzialmente rientranti nello smistamento; Amazon Italia Services, tramite i lockers, svolgerebbe attività di distribuzione; Amazon Italia Transport eserciterebbe un’influenza determinante sulla prestazione del recapito, configurandosi come fornitore di servizio postale. L’Avvocato generale evidenzia inoltre che, in un’attività frammentata, ciascun operatore può essere qualificato come fornitore postale se partecipa a una fase del ciclo. Le conclusioni sostengono quindi la legittimità dell’autorizzazione richiesta dall’Italia.
Riforma dell’artigianato: cosa cambia per imprese, responsabili tecnici e unità locali
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riforma della legge quadro sull'artigianato. Il provvedimento interviene sui requisiti delle società artigiane, sulla sostituzione temporanea del...

