La sentenza del 24 giugno 2026 nella causa T‑77/24 annulla l’esclusione della fabbricazione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari dall’ambito delle attività di transizione previste dalla tassonomia UE. Il Tribunale riconosce che tale esclusione incideva sulla qualificazione dell’attività ai fini della sostenibilità e potenzialmente sull’accesso ai finanziamenti, configurando quindi un interesse ad agire. Nel merito, il Tribunale rileva che la Commissione ha utilizzato criteri non previsti dal regolamento, in particolare l’impronta di CO₂ per passeggero/chilometro, riferita all’esercizio degli aeromobili e non alla loro fabbricazione. Inoltre, la Commissione ha considerato come alternative a basse emissioni mezzi di trasporto che non presentano necessariamente caratteristiche comparabili e non ha valutato elementi rilevanti quali l’impiego di carburanti sostenibili. L’esclusione è pertanto ritenuta illegittima.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


