Nelle cause riunite C‑631/24 P e C‑632/24, l’Avvocato generale propone di respingere i ricorsi della Commissione e di confermare integralmente le sentenze del Tribunale che avevano riconosciuto un accesso pubblico troppo limitato ai contratti di acquisto dei vaccini anti‑Covid‑19. Quanto ai dati personali dei membri della squadra negoziale, l’Avvocato generale ritiene che la trasparenza del processo di negoziazione costituisca un obiettivo di interesse pubblico idoneo a giustificarne la divulgazione e che le versioni anonimizzate non consentano una verifica effettiva dell’assenza di conflitti di interesse. Quanto alle clausole di indennizzo delle imprese farmaceutiche, egli considera non dimostrato il rischio di pregiudizio agli interessi commerciali, poiché tali clausole riguardano solo i meccanismi di rimborso tra Stati membri e imprese. Conclude quindi per la conferma delle decisioni del Tribunale e per un accesso più ampio ai documenti richiesti.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

