Equivalenza economico contrattuale negli appalti pubblici: esclusione dei superminimi e criticità operative

da | 10 Giu 2026 | Ipsoa - Lavoro

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3209/2026, ha chiarito che i superminimi non possono essere considerati ai fini dell’equivalenza economica nei contratti pubblici. Confermato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa: la verifica deve basarsi esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione previste dal CCNL, con esclusione degli elementi accessori e individuali. La pronuncia incide sulle strategie di partecipazione alle gare e apre rilevanti criticità operative per imprese e stazioni appaltanti. Quali?

Altre news da questa categoria

Asse.co solo per i consulenti del lavoro

Asse.co solo per i consulenti del lavoro

Con sentenza n. 12539/2026 del 9 luglio il TAR del Lazio in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso del CNDCEC contro la decisione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di non stipulare il protocollo d’intesa con i commercialisti per quanto...