Associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni possono operare reciproche operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) purché siano rispettati i limiti statutari, le regole civilistiche e gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa. Come precisato dallo Studio n. 7-2026/Cts “Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo settore” approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, il passaggio da associazione non riconosciuta a associazione riconosciuta non integra un’operazione di trasformazione in senso tecnico, ma è regolamentato dalla disciplina ordinaria relativa all’acquisto della personalità giuridica. Quanto all’eventuale impedimento ad effettuare operazioni straordinarie in capo agli ETS, tale ostacolo può essere rimosso con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, ad eccezione del caso particolare della fondazione in cui il ricorso a scissioni, fusioni o trasformazioni sia stato espressamente vietato in sede di atto costitutivo dal fondatore dell’ente. Quali sono le indicazioni del Notariato?
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di...


