L’obbligo della ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere, originariamente previsto dal 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026. Da tale data, quindi, le imprese che corrispondono provvigioni a tali soggetti sono obbligate a operare una ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito. La legge di conversione del decreto fiscale ha però introdotto alcune limitazioni al nuovo obbligo di ritenuta. Quali?
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


