Il giudicato penale dibattimentale assolutorio di cui all’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, che ha statuito su fatti che integrano anche, in tutto o in parte, i fatti costitutivi della pretesa impositiva, determina la manifesta illegittimità dell’atto che la reca, obbligando conseguentemente l’Agenzia delle Entrate a provvedere al suo annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, come interpretato, ex art. 117, comma 1 Cost., alla luce dei principi CEDU del ne bis in idem e della presunzione d’innocenza.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


