La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7741/2026 chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 11, comma 2 CTS sugli ETS che operano esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa commerciale. Il Ministero conferma che tali enti possono iscriversi al RUNTS anche se non sono imprese sociali, poiché la qualifica di ETS richiede comunque l’iscrizione al Registro. Viene distinta la nozione civilistica di impresa da quella fiscale di ente commerciale: l’obbligo di iscrizione al Registro imprese riguarda solo gli ETS che presentano anche i requisiti qualitativi dell’impresa, non quelli che superano solo i limiti fiscali di non commercialità. L’eccesso di attività diverse rileva ai fini dell’art. 6 CTS, ma non incide sugli ETS che svolgono attività di interesse generale in forma d’impresa. Alcune tipologie (es. ODV) non sono compatibili con modelli imprenditoriali, pur potendo risultare fiscalmente commerciali. La valutazione fiscale compete all’amministrazione finanziaria, mentre il RUNTS verifica la coerenza ordinamentale e l’eventuale migrazione di sezione.
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di...


