La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 14 maggio 2026, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Cassazione sull’art. 87‑bis, commi 7 e 8, del d.lgs. 150/2022, relativo al deposito telematico delle impugnazioni nel periodo precedente all’attivazione del portale del processo penale telematico. La Corte ha ritenuto legittima la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione inviata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario competente, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato, evidenziando che tale disciplina è coerente con la finalità di accelerare la digitalizzazione del processo e ridurre i tempi di trasmissione dei fascicoli. La Consulta ha precisato che l’errore non comporta inammissibilità se la cancelleria che riceve l’atto lo trasmette tempestivamente via PEC all’ufficio competente, preservando la “continuità digitale”. L’impugnazione resta invece inammissibile se la trasmissione avviene in forma cartacea. La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, trattandosi di conseguenza chiaramente prevista dalla legge.
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