La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) affievolisce la sinergia fondi pensione-previdenza obbligatoria in prospettiva di flessibilità in uscita. Viene meno la possibilità, per i soggetti i con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell’assegno sociale stabiliti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
AI e lavoro: quali sono e come si applicano le regole in vigore dal 23 ottobre 2026
Dal 23 ottobre 2026 entrano in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 179/2026 sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro: dal divieto di adottare decisioni esclusivamente automatizzate, agli obblighi di trasparenza e fino alla valutazione dei...


