Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile. Le agevolazioni riconosciute in caso di lavoro subordinato o collaborazione non si estendono al libero professionista puro. Operativamente, si possono però presentare diverse criticità, soprattutto nei casi dubbi o di confine. Ad esempio, l’utilizzo dei buoni pasto al di fuori dell’orario lavorativo o la cessione a terzi possono determinare la perdita del requisito di inerenza della spesa rispetto all’attività professionale, con conseguente perdita della deducibilità fiscale del costo. In assenza di una disciplina tributaria specifica per i professionisti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilità in caso di utilizzo dei buoni non conforme alle finalità lavorative o di documentazione incompleta, con la conseguente ripresa a tassazione delle somme dedotte.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


