Con il messaggio n. 1129 del 2026, l’INPS interviene in materia di accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, fornendo un chiarimento di rilievo sul requisito dell’iscrizione alla Gestione separata. In particolare, l’Istituto precisa che la mancata formalizzazione dell’iscrizione, pur restando un adempimento dovuto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 335/1995, non preclude la liquidazione delle prestazioni qualora risulti comunque assolto l’obbligo contributivo. La posizione dell’INPS segna un significativo temperamento del requisito formale, valorizzando il dato sostanziale della contribuzione e garantendo una più ampia tutela dei destinatari delle prestazioni.
Interdizione anticipata della lavoratrice madre: come evitare rischi e sanzioni
L’istituto dell’interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza costituisce uno degli ambiti più complessi disciplinati dal Testo Unico maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), in quanto incide contemporaneamente sulla tutela della salute della...


