Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.
Autoliquidazione INAIL 2025/2026: nuove aliquote oscillazione
La circolare n. 3 del 2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio INAIL per andamento infortunistico favorevole. Il documento chiarisce il quadro normativo di...