Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


