Con la risposta a interpellon. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell’Unione europea e, dunque, il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documento di trasporto, da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia.
Bonus edilizi: trasmissione delle spese 2025 a doppio binario
Chi ha effettuato lavori edilizi che rientrano nelle detrazioni da indicare in dichiarazione dei redditi, è tenuto all’invio di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate per permettere a quest’ultima di approntare la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi...


