Con la risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo (”SPV”) sugli acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione con la società C.d. ”target” sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


