Con la risposta a interpello n. 55 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrative.
Rottamazione-quinquies: le nuove FAQ di ADER
Con le FAQ del 7 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha chiarito che l’importo dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies viene ripartito in base al numero delle rate che è stato richiesto in fase di presentazione della domanda di adesione. Qualora tale...


