Nelle conclusioni del 26 febbraio 2026 nella causa C-809/24, l’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea propone di interpretare il Regolamento (CE) n. 1370/2007 nel senso che esso non osta, in una fase transitoria, alla conclusione di un contratto di servizio pubblico ferroviario in cui l’operatore non assume un effettivo rischio economico, la compensazione copre integralmente i costi sostenuti e non è previsto un ragionevole utile. Ciò è ammesso purché l’assenza di profitto non determini una compensazione insufficiente tale da compromettere l’esecuzione efficiente, la continuità o la qualità del servizio, verifica rimessa al giudice nazionale.
Agricoltura: differita al 10 aprile 2026 la sottoscrizione delle polizze assicurative per le colture a ciclo autunno primaverile
Nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2026 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2026 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in riferimento al piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, differisce al 10...


