Con la risposta a interpello n. 50 del 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con le recenti modifiche, dunque, a fronte della generale applicabilità del comma 4 dell’articolo 173 TUIR e, quindi, dell’astratto passaggio delle posizioni soggettive della società scissa in capo alle beneficiarie il legislatore è intervenuto in maniera puntuale per regolamentare tali posizioni giuridiche nell’ambito dell’operazione straordinaria con scorporo. Pertanto gli interventi puntuali del legislatore sull’articolo 173 del TUIR appaiono tali da impedire una interpretazione estensiva del «principio di continuità e neutralità» fino a ricomprendervi il periodo di svolgimento dell’attività economica intesa nel suo complesso (e in quanto tale insuscettibile di riparto tra i soggetti coinvolti).
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


