Con una sentenza dirompente (11 febbraio 2026, causa T-689/24) il Tribunale UE ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA sorge nel periodo di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura perviene nell’anno successivo, a condizione che sia acquisita entro la scadenza della dichiarazione annuale. Valorizzando la preminenza dei requisiti sostanziali su quelli formali, il Tribunale mette fuori causa la prassi nazionale che obbliga al differimento della detrazione per le fatture ricevute a gennaio. La pronuncia garantisce la neutralità del tributo, evitando che oneri finanziari gravino sul contribuente a causa di meri ritardi nella ricezione dei documenti fiscali.
Accise: aggiornate le destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale
Con la circolare n. 6/D del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le destinazioni d’uso relative ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale. La presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 26-ter, comma 11, e all’art. 55, comma 13, del...


