Con la risposta a interpello n. 33 dell’11 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’esenzione (totale) da IRES e da IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle ”partecipazioni detenute nella Società bancaria conferitaria” dalla ”società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria” non trova applicazione in relazione alle cessioni effettuate oltre il termine previsto poiché la rimozione di detto termine per il trasferimento forzato delle partecipazione bancarie è limitata alle operazioni effettuate dalle ”fondazioni più piccole” senza estendersi alle cessioni poste in essere dalle società nelle quali le fondazioni hanno conferito la partecipazioni Bancaria.
L’iperammortamento in Redditi SC 2026: la compilazione del quadro RF per i soggetti non solari
Con riferimento all’iperammortamento, tra le variazioni in diminuzione del rigo RF55 del quadro RF le istruzioni del modello Redditi SC 2026 introducono il codice 51 per consentire l’utilizzo della maggior deduzione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di...


