Con la sentenza resa nella causa T‑167/25 il 29 gennaio 2026 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


