L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 15 gennaio 2026 relative alle cause riunite C‑52/25 e C‑53/25, propone un’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 sugli aiuti alle PMI agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. La norma prevede una riduzione del 50% dell’indennizzo salvo per i beneficiari dotati di adeguata copertura assicurativa. Secondo l’avvocato generale, tale riduzione non deve applicarsi quando l’impresa dimostri di aver compiuto ogni sforzo ragionevole per stipulare una polizza, ma ciò non sia stato possibile perché il mercato assicurativo non offre coperture per il tipo di produzione o per i rischi climatici più frequenti nella regione interessata. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tali circostanze.
Sales representative o distribution agreement negli Stati Uniti: guida alla scelta
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