ll comunicato stampa n. 155 del 25 illustra la sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa C-485/24 (Locatrans), che affronta la determinazione della legge applicabile al contratto di lavoro quando il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la prestazione si sposta nel tempo da uno Stato membro a un altro. La Corte chiarisce che, ai sensi della Convenzione di Roma, il nuovo luogo di lavoro destinato a diventare abituale deve essere considerato nell’analisi complessiva, ma che, laddove non sia possibile individuare un paese unico per l’intero rapporto, trova applicazione il criterio della sede del datore di lavoro. Tale risultato può tuttavia essere superato qualora il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro Stato, la cui verifica è rimessa al giudice nazionale.
Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione fiscale sale a 10 euro
A partire dal 1° gennaio aumenta limite di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici dagli attuali 8 euro a 10 euro. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 come misura per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori subordinati, nonché per incentivare...


