La Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 2025 nella causa C-279/24, afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I si applica ai contratti dei consumatori solo se le relative condizioni risultano soddisfatte al momento della conclusione del contratto. Tale norma prevede che il contratto sia regolato dalla legge del paese di residenza del consumatore quando il professionista esercita o dirige la propria attività verso tale paese. La Corte precisa che tali presupposti non possono considerarsi integrati se sopravvengono successivamente, poiché ciò comprometterebbe la certezza del diritto e l’autonomia contrattuale garantita dall’articolo 3 del regolamento. È possibile un cambiamento della legge applicabile solo in presenza di modifiche contrattuali tali da configurare un nuovo accordo, circostanza non ravvisata nel caso esaminato.
Legge di Bilancio 2026: le novità per professionisti e imprese
Nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Numerose le novità fiscali: dalla riduzione al 33% dell’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000...


