La Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 2025 nella causa C-279/24, afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I si applica ai contratti dei consumatori solo se le relative condizioni risultano soddisfatte al momento della conclusione del contratto. Tale norma prevede che il contratto sia regolato dalla legge del paese di residenza del consumatore quando il professionista esercita o dirige la propria attività verso tale paese. La Corte precisa che tali presupposti non possono considerarsi integrati se sopravvengono successivamente, poiché ciò comprometterebbe la certezza del diritto e l’autonomia contrattuale garantita dall’articolo 3 del regolamento. È possibile un cambiamento della legge applicabile solo in presenza di modifiche contrattuali tali da configurare un nuovo accordo, circostanza non ravvisata nel caso esaminato.
Adottato un nuovo quadro UE per proteggere il mercato dell’acciaio dal 2026
Il 9n giugno 2026, il Consiglio Europeo ha introdotto un nuovo quadro permanente per proteggere il mercato dell’acciaio dagli effetti della sovraccapacità globale, sostituendo dal 1º luglio 2026 la misura di salvaguardia in scadenza. Il regolamento rientra nel Piano...


