La Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 2025 nella causa C-279/24, afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I si applica ai contratti dei consumatori solo se le relative condizioni risultano soddisfatte al momento della conclusione del contratto. Tale norma prevede che il contratto sia regolato dalla legge del paese di residenza del consumatore quando il professionista esercita o dirige la propria attività verso tale paese. La Corte precisa che tali presupposti non possono considerarsi integrati se sopravvengono successivamente, poiché ciò comprometterebbe la certezza del diritto e l’autonomia contrattuale garantita dall’articolo 3 del regolamento. È possibile un cambiamento della legge applicabile solo in presenza di modifiche contrattuali tali da configurare un nuovo accordo, circostanza non ravvisata nel caso esaminato.
Assicurazioni: pubblicate le modifiche ai regolamenti IVASS
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il provvedimento del 25 novembre 2025 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che apporta modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia...


