La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 dicembre 2025 alle cause riunite C-580/23 e C-795/23, ha chiarito che un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello sia come opera ai sensi del diritto d’autore, senza che vi sia un rapporto di regola ed eccezione tra i due regimi. L’originalità degli oggetti di arte applicata deve essere valutata con gli stessi criteri previsti per altre opere: essi devono riflettere la personalità dell’autore attraverso scelte libere e creative. Non rientrano tra queste le scelte imposte da vincoli tecnici o quelle che, pur libere, non imprimono un carattere unico all’opera. Circostanze come intenzioni, fonti di ispirazione, uso di forme già esistenti o riconoscimento da parte di ambienti specializzati possono essere considerate, ma non sono decisive per stabilire l’originalità. Per accertare una violazione del diritto d’autore è necessario verificare se elementi creativi siano stati ripresi in modo riconoscibile, indipendentemente dall’impressione visiva generale o dal grado di originalità.
Assicurazioni: pubblicate le modifiche ai regolamenti IVASS
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il provvedimento del 25 novembre 2025 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che apporta modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia...


