La garanzia del contraddittorio preventivo obbligatorio, prevista dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è venuta meno per gli avvisi di recupero dei contributi a fondo perduto Covid. La sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale ha sottratto queste controversie alla giurisdizione tributaria, stabilendo che si tratta di sussidi finanziari e non di materia fiscale. Di conseguenza, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, l’art. 6-bis non è formalmente applicabile, esponendo i contribuenti al rischio di ricevere atti di recupero definitivi senza il preventivo contraddittorio. Resta incerta la futura prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’eventuale instaurazione di un dialogo preventivo per ragioni di efficienza.
Affitti brevi: discriminazione fiscale per chi utilizza i portali web
Il Ddl Bilancio 2026 (A.S. 1689) interviene sulla disciplina fiscale degli affitti brevi introducendo una distinzione cruciale, che crea una dicotomia impositiva basata non solo sul numero di unità immobiliari, ma anche sulla modalità di gestione del contratto. In...


