La garanzia del contraddittorio preventivo obbligatorio, prevista dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è venuta meno per gli avvisi di recupero dei contributi a fondo perduto Covid. La sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale ha sottratto queste controversie alla giurisdizione tributaria, stabilendo che si tratta di sussidi finanziari e non di materia fiscale. Di conseguenza, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, l’art. 6-bis non è formalmente applicabile, esponendo i contribuenti al rischio di ricevere atti di recupero definitivi senza il preventivo contraddittorio. Resta incerta la futura prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’eventuale instaurazione di un dialogo preventivo per ragioni di efficienza.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


