Con comunicato dell’11 novembre 2025, Unioncamere segnala le novità introdotte dall’art. 13 del Decreto Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori. La norma restringe il perimetro dei soggetti obbligati: devono adempiere l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in sua assenza, il Presidente del CdA, nelle società di capitali, cooperative e consortili. Restano esclusi amministratori di società di persone e altri incarichi societari. È vietata la coincidenza tra PEC dell’amministratore e quella dell’impresa. Il termine per la comunicazione è fissato al 31 dicembre 2025. Il mancato adempimento comporta sanzioni da 206 a 2.064 euro. La sola comunicazione della PEC comporta esenzione da diritti di segreteria e bollo.
Composizione negoziata: cosa deve contenere la relazione finale dell’esperto
Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 23 aprile 2026 ha introdotto, nell’allegato n. 5, un indice di riferimento per la relazione finale dell’esperto nella composizione negoziata. Il documento non rileva soltanto al termine delle trattative: la...

