Con la risposta a interpello n. 283 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sul piano fiscale, con riferimento alle imposte dirette, gli effetti della permuta vengono equiparati a quelli relativi a un contratto di compravendita, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Risulta, quindi, integrato il presupposto previsto dall’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR e, di conseguenza, la plusvalenza emergente da un’operazione di permuta concorrerà a formare il reddito d’impresa.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


