Plusvalenza da permuta: il trattamento fiscale

da | 4 Nov 2025 | Ipsoa - Fisco

Con la risposta a interpello n. 283 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sul piano fiscale, con riferimento alle imposte dirette, gli effetti della permuta vengono equiparati a quelli relativi a un contratto di compravendita, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Risulta, quindi, integrato il presupposto previsto dall’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR e, di conseguenza, la plusvalenza emergente da un’operazione di permuta concorrerà a formare il reddito d’impresa.

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