Una macchina troncatrice, un gesto avventato e un infortunio. Il datore di lavoro è responsabile? Per la Cassazione sì. Con la sentenza n. 22843/2025, la Suprema Corte dice che non basta l’iniziativa imprudente, eccezionale e non prevedibile, del lavoratore per escludere la responsabilità del datore. La condotta del lavoratore può essere considerata rischio elettivo, tale da liberare il datore di lavoro da ogni responsabilità, solo se davvero abnorme rispetto al rischio tipico dell’attività lavorativa. Un caso emblematico che ridefinisce i confini della sicurezza in azienda.
Obbligo contributivo nel licenziamento annullabile: i limiti del potere sanzionatorio dell’INPS
Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando...


